Decreto-Legge 23 Luglio 2021, n. 105

Il 23 luglio è stato emanato il Decreto legge n. 105, pubblicato sulla GU n.175 del 23-7-2021 e immediatamente vigente  relativo all’emergenza sanitaria, che al suo interno contiene alcuni articoli che riguardano l’attività sportiva, in particolare in relazione all’adozione del “green pass”.
In attesa che sul sito del dipartimento per lo sport sia data risposta ad alcune richieste di chiarimenti presentate dal mondo sportivo, si segnalano in particolare che:
 i provvedimenti riguardano principalmente attività al chiuso;
 alcuni provvedimenti riguardano le normative relative alla presenza del pubblico;
 sono indicate anche le eventuali sanzioni per gli organizzatori degli eventi e gestori degli
impianti che non dovessero rispettare le indicazioni;
 i provvedimenti integrano, ma non sostituiscono, i protocolli sanitari PGS o FSN.

Si segnalano le integrazioni ai protocolli PGS relative all’utilizzo delle strutture sportive in
vigore dal 6/8/2021 in conseguenza del DL 105.
Queste stesse procedure saranno in vigore dal 1° settembre nel nuovo anno sportivo.

Certificazioni Verdi
Lo svolgimento di attività in piscine, centri natatori, palestre, sia per sport di squadra che
individuali, centri benessere, anche se all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al
chiuso, sono consentite a condizione che il tesserato sia munito di una delle certificazioni verdi
COVID-19 (green pass) rilasciata a seguito di:
– inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi).
– guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi).
– effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2
(validità 48 ore).
Sono esonerati dalle Certificazioni Verdi:
– soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale ossia i bambini di età inferiore ai 12 anni di età
che possono quindi entrare ovunque senza pass;
– soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con
circolare del Ministero della Salute.

Il Controllo del possesso delle Certificazioni Verdi deve avvenire a cura dei gestori/organizzatori, a qualsiasi titolo, di siti sportivi e/o attività sportiva a qualunque titolo, o che comunque ne hanno la responsabilità.
La verifica si effettua sulle certificazioni rilasciate in formato cartaceo o digitale. Non è previsto che ne sia depositata copia ma esclusivamente che sia mostrata ai fini del controllo, unitamente ad un documento di identità.

decreto-legge-105-23luglio2021