Registro CONI

Il Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche è stato istituito dal Coni con delibera del consiglio nazionale del 19.06.2009 per conferire “il riconoscimento ai fini sportivi” alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche, affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva.  La normativa vigente prevede che il CONI trasmetta, ogni anno, all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro. Solo le associazioni e società iscritte potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l’attività sportiva dilettantistica.

Normativa
La materia è regolamentata dalle seguenti leggi e delibere del CONI:

  • Legge 289 – 27 dicembre 2002  5, 51, 90 Legge Finanziaria 2003
  • Legge 128 – 21 maggio 2004 – estratto art.4 D.L. 72/2004 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo”
  • Legge 186 – 27 luglio 2004 – estratto art. 7 D.L. 136/2004 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse”
  • Deliberazione Consiglio Nazionale del CONI n° 1273 del 15 luglio 2004 “Principi fondamentali degli Statuti delle Associazioni e Società Sportive”.
  • Deliberazione Consiglio Nazionale del CONI n° 1288 del 11 novembre 2004“Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche – Modifica deliberazione del Consiglio Nazionale n° 1161 del 30 aprile 2004 Riconoscimento ai fini sportivi – Modifica deliberazioni del Consiglio Nazionale n° 1197 del 1 agosto 2001 e n° 1225 del 15 maggio 2002”

Effetti del riconoscimento ai fini sportivi

La registrazione e il riconoscimento ai fini sportivi sono indispensabili per poter usufruire dei benefici previsti dall’art. 90 della legge 289/02:

  1. soltanto le società sportive iscritte al registro nazionale delle ASD usufruiscono dei benefici e delle agevolazionidi cui all’art. 90 legge 289/02;
  2. la rilevazione della consistenza degli Enti di promozione sportiva effettuata annualmente dal CONI terrà conto soltanto delle associazioni, e dei relativi tesserati, che abbiamo i requisiti previsti dall’ art. 90 legge 289/02.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Prima iscrizione al registro

La procedura per iscriversi al registro è la seguente:

  • affiliarsi alle P.G.S.
  • la segreteria nazionale P.G.S. invia periodicamente l’elenco delle associazioni affiliate all’Ufficio del Registro nazionale ASD istituito presso il CONI; è possibile controllare l’avvenuto invio dei dati consultando la data di ultimo aggiornamento dei dati sul sito www.coni.it nella pagina del registro;
  • effettuare la richiesta del login di identificazione sul sito www.coni.it nella sezione apposita del registro. Per effettuare questa procedura è necessario indicare il codice di affiliazione alle P.G.S. Al termine della procedura il CONI invierà tramite posta elettronica la password che permette l’accesso all’area riservata alla società sportiva nel registro;
  • entrare nell’area riservata alla società sportiva all’interno del registro e compilare i dati mancanti;
  • stampare l’autocertificazione, controllarne l’esattezza dei dati riportati e farla sottoscrivere al presidente della società sportiva. L’autocertificazione va consegnata al comitato regionale CONI, a mano o tramite fax, entro 5 giorni dalla sua stampa, pena il decadimento della procedura di iscrizione al registro;
  • Una volta consegnata l’autocertificazione al comitato regionale CONI, la società sarà iscritta in via definitiva, e comparirà nella sezione “consulta il registro” del sito internet www.coni.it;
  • A questo punto l’iscrizione al registro nazionale delle ASD è andata a buon fine e la società sportiva potrà tornare all’interno della propria area riservata nel registro e stampare il certificato che attesta il riconoscimento ai fini sportivi.
  • Si tenga presente che occorre effettuare la registrazione per ogni affiliazione di cui si dispone (Federazione, Enti di promozione, discipline associate). L’iscrizione effettuata per le P.G.S. non è valida per un’altra federazione o ente. Così come la registrazione effettuata per una federazione non è valida per le P.G.S.

Rinnovo dell’iscrizione

L’iscrizione al registro non va ripetuta per ogni anno sportivo. La stessa viene rinnovata automaticamente anno per anno all’atto del rinnovo dell’affiliazione. Le società che effettuano delle modifiche ai dati già inseriti nel registro saranno poste “in attesa” dell’autocertificazione dei dati che sono stati modificati. In questi casi la società dovrà accedere nella propria area riservata del registro, ristampare l’autocertificazione e consegnarla entro 5 giorni al comitato regionale CONI.

Termini per l’iscrizione al Registro

Per le associazioni/società sportive di prima affiliazione, l’iscrizione al Registro deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di trasmissione del flusso di aggiornamento da parte delle FSN/DSA/EPS ovvero dalla data di scadenza dell’anno sportivo in corso se la trasmissione del flusso è effettuata negli ultimi 90 giorni dell’anno sportivo.

Per le associazioni/società sportive già affiliate da almeno un anno sportivo, l’iscrizione al Registro deve essere effettuata inderogabilmente entro il 31/12/2022.

MODIFICHE DEI DATI DEL REGISTRO

I dati evidenziati in giallo all’interno dell’area riservata nel Registro sono quelli necessari per la concessione del riconoscimento ai fini sportivi e possono essere modificati solo tramite il comitato regionale PGS. Pertanto le società che cambiano uno di questi dati durante l’anno sportivo devono comunicarlo alla segreteria regionale PGS che provvederà all’aggiornamento. Soltanto dopo la comunicazione da parte delle PGS al CONI di tali modifiche, i dati all’interno del registro risulteranno aggiornati.

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