Tutela Sanitaria

La normativa

Secondo la normativa vigente tutti gli atleti che svolgono attività sportiva sono obbligati a munirsi previamente e periodicamente di un certificato che attesti la loro idoneità medico sportiva. La materia è disciplinata dal Ministero della Sanità con due appositi decreti:

DM 18_2_1982.pdf “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”;

DM 24_04_2013.pdf “Norme per la tutela dell’attività sportiva non agonistica”.

Commento.pdf

Visita medica

  • per le attività qualificate “non agonistiche”, è sufficiente che gli atleti siano in possesso del certificato per l’idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica. Tale certificato viene rilasciato dal medico di base ed ha la validità di un anno dal suo rilascio. Devono essere sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività sportiva non agonistiche:
  1. coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da Società Sportive affiliate Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982;
  2. gli alunni che svolgono attività fisico – sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
  3. coloro che partecipano ai campionati studenteschi, nella fasi precedenti quella nazionale.

Per le attività qualificate “agonistiche”, gli atleti sono obbligati a munirsi di un certificato che attesti la loro idoneità medico sportiva. Il Certificato è ottenibile solamente dopo il superamento della visita che comprende gli esami previsti per legge ed ha validità di un anno.  La maggior parte delle federazioni sportive prevede il superamento dei seguenti esami:

Anamnesi, Spirometria, Visus, Elettrocardiogramma basale, Elettrocardiogramma dopo sforzo, Esame urine, Visita generale del medico sportivo.

Attività agonistiche nelle PGS

In PGS la materia è disciplinata dall’articolo 12 del Regolamento Organico

TUTELA SANITARIA ART. 12 – Tutela sanitaria

Ai sensi del Decreto Ministero Sanità del 18.2.1982 è qualificata agonistica, ancorché organizzata con scopi promozionali, l’attività:

  1. dei tesserati con tessera atleta, partecipanti a qualsiasi fase della Don Bosco Cup;
  2. dei tesserati “Grandi Eventi” quando la manifestazione è dichiarata competitiva dal regolamento della stessa emanato dal comitato organizzatore.

L’età minima per cui si rende necessaria la certificazione medica agonistica è uniformata a quella stabilita dalla Federazione Nazionale della disciplina sportiva di riferimento.

Ai sensi del medesimo decreto è qualificata non agonistica l’attività:

  1. degli arbitri delle varie discipline;
  2. dei tesserati ricreativi;
  3. dei tesserati oratoriani e scolastici;
  4. dei tesserati tecnici;
  5. dei tesserati “Grandi Eventi” quando la manifestazione non è dichiarata competitiva dal comitato organizzatore.
  6. l’attività denominata “PROMO” delle discipline ginnastica artistica e ritmica.

Non sono obbligati a sottoporsi a visita medica:

  • i tesserati dirigenti;
  • i giudici della ginnastica artistica e ritmica, della danza sportiva, dell’aerobica, delle discipline orientali e, in generale, di tutte le discipline sportive che prevedono che il giudice stia seduto;
  • gli osservatori ed i commissari di campo.

Cosa prevedono alcune federazioni

Scarica la tabella con le età minima di accesso all’attività agonistica    TABELLA

Quali sono le attività agonistiche PGS

  • tutte le fasi della “Don Bosco Cup”

Quali sono le attività non agonistiche PGS

  • le attività organizzate e gestite dalle associazioni sportive al proprio interno (es. tornei interni, giochi e gare sociali) anche se organizzate con il supporto tecnico (arbitri, classifiche) del Comitato, feste sportive;
  • tornei con finalità ricreativa, aperti a tutti, di durata non superiore a 30 giorni e con gare non superiori a due alla settimana.

Ricorda che:

  • Il certificato medico (agonistico e non) è un documento personale di ciascun atleta. Esso vale per un anno. Se un atleta partecipa ad attività con due o più organizzazioni diverse, lo stesso certificato vale per tutte le attività. In questo caso il Presidente della società sportiva può acquisire una fotocopia autenticata del certificato;
  • Il certificato medico che viene rilasciato a scuola per le attività parascolastiche e per i giochi della gioventù vale anche per le attività PGS.
  • Il certificato medico per l’attività sportiva agonistica si può utilizzare anche per l’attività sportiva non agonistica, ma non viceversa;
  • Il certificato per l’attività sportiva agonistica viene rilasciato dai centri di medicina sportiva abilitati. Le tutela sanitaria delle attività agonistiche è stata inserita nei livelli essenziali di assistenza (LEA) Regionali che prevedono prestazioni gratuite fino ai 18 anni nei Centri di Medicina dello Sport convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
  • Il certificato per l’attività sportiva non agonistica viene rilasciato dal medico di base o dal pediatra di libera scelta, ma non è obbligatorio rivolgersi a lui. Ogni medico è autorizzato ad effettuare la visita e rilasciare il relativo certificato. Il certificato ha un costo ma il medico può decidere di rilasciarlo gratuitamente. Perciò le società sportive che hanno un medico sociale o un medico che sia disponibile a eseguire le visite senza farsi pagare possono ricorrere a lui.
  • L’idoneità alla pratica sportiva, agonistica e non, non è autocertificabile;
  • Il certificato medico deve essere in possesso della Società prima dell’inizio di qualsiasi attività sportiva. Lo stesso va poi conservato, per cinque anni, dalla Società Sportiva di appartenenza che peraltro è tenuta a controllarne la scadenza ai fini del rinnovo. (circ. n. 7 del Min. Sanità del 31-1-1983).